Istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art 649 c.p.c. nel giudizio di opposizione fondata sul disconoscimento di sottoscrizione ai sensi dell’art 214 c.p.c. e ragioni creditorie: esigenze di tutela a confronto in Giur. It., 2009, I, p. 424
TRIBUNALE MILANO, 17 luglio 2008 (ordinanza) – BARBUTO Estensore- RC. – RR
Procedimento civile – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa – Disconoscimento di sottoscrizione ai sensi dell’art. 214 c.p.c. – Istanza ai sensi dell’art. 649 c.p.c. – Rigetto (C.p.c. artt. 183, 214, 649).
Nel giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo, emesso provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c., l’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto, formulata ai sensi dell’art. 649 c.p.c. dall’opponente, può essere accolta solo se ricorrono gravi motivi. (Nella specie, il giudice ha rigettato l’istanza ex art. 649 c.p.c. formulata dall’opponente, non ritenendo integrare grave motivo ai sensi di detta norma il disconoscimento di sottoscrizione eccepito da parte opponente all’udienza di prima comparizione e trattazione della causa, atteso che la sottoscrizione disconosciuta non appariva del tutto diversa ed incompatibile quanto a paternità a quella dell’opponente se comparata con altre sottoscrizioni pacificamente riferibili a quest’ultimo ed apposte in calce ai documenti prodotti nel giudizio di opposizione da parte opposta a prova delle ragioni di credito azionate in via monitoria) (1).
Omissis. – Ritenuto allo stato che il profilo attinente il disconoscimento di firma effettuato da parte opponente con riferimento al doc. 2 fase monitoria dell’opposto non vale a configurare quel grave motivo di cui all’art. 649 c.p.c., sia perché ad un esame sommario della firma medesima la stessa non appare del tutto diversa ed incompatibile quanto a paternità, con quelle risultanti da altri documenti qui prodotti da parte opposta e pacificamente riferibili all’opponente, sicché l’indagine istruttoria conseguente all’istanza di verificazione svolta da parte opposta conferisce allo stato dell’opposizione il carattere di non pronta soluzione; atteso, quanto all’ulteriore motivo evidenziato con l’atto di opposizione attinente la carenza di legittimazione attiva, che il medesimo non risulta espressamente posto a sostegno dell’istanza di sospensione così come formulata nell’atto di opposizione e comunque anche con riferimento a tale profilo non si configura grave motivo considerato che nei documenti prodotti dalle parti si fa pure sempre riferimento allo “Studio Rocco Renato” sicché appare opportuna attività istruttoria sul punto,
rigetta
l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. – Omissis.
(1) Istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c. nel giudizio di opposizione fondata sul disconoscimento di sottoscrizione ai sensi dell’art. 214 c.p.c. e ragioni creditorie: esigenze di tutela a confronto
Un giudice ambrosiano, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso con clausola di provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c., rigettava l’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto dall’opponente formulata, ai sensi dell’art. 649 c.p.c., sulla base del disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce al documento su cui era fondata la domanda monitoria.
Il giudice ha, infatti, ritenuto che, nella fattispecie, il disconoscimento eccepito non integrasse il grave motivo di cui all’art. 649 c.p.c., atteso che la comparazione tra la firma disconosciuta e le altre apposte in calce ai documenti agli atti del giudizio, pacificamente riconducibili all’opponente, induceva ictu oculi a concludere per la paternità all’opponente anche della sottoscrizione contestata, oggetto di tempestiva istanza di verificazione da parte del creditore opposto.
A parere di chi scrive il provvedimento che si chiosa offre l’occasione e lo spunto per svolgere alcune riflessioni sulla portata dell’art. 649 c.p.c., così come concepito nel nostro ordinamento processuale, e da cui non può prescindersi per un corretto inquadramento sistematico [1].
A mente dell’art. 649 c.p.c. «il giudice istruttore su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell’art. 642».
Dal tenore letterale della norma si evince che, nel nostro ordinamento processuale, non è annoverata tra le facoltà del giudice, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quella di revocare la esecutività del decreto ai sensi dell’art. 649 c.p.c., ma solo di sospenderla, come peraltro dottrina e giurispedenza prevalenti ritengono [2].
La «mera» sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto produce, tuttavia, il solo effetto di impedire al creditore di compiere nuovi atti esecutivi, senza intaccare quelli precedemente posti in essere i cui effetti, quindi, permangono [3].
Il creditore opposto che abbia ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ab origine può tra l’altro, iscrivere ipoteca ancor prima della sua notifica all’asserito debitore.
Sennonché, in tema di iscrizione ipotecaria, è necessario confrontarsi con il disposto dell’art. 2884 c. c., cui non può non farsi riferimento, il quale subordina la cancellazione dell’iscrizione alla emissione di una sentenza passata in giudicato (o di accordo tra le parti) con la conseguenza che l’iscrizione di ipoteca eseguita ai sensi dell’art. 655 c.p.c. in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. non è passibile di cancellazione neppure quando, a seguito di instaurazione del giudizio di opposizione, sia stata accolta l’istanza dell’opponente formulata ai sensi dell’att. 649 c.p.c. [4], dovendo questi attendere la pronuncia di una sentenza che revochi il decreto ingiuntivo opposto ed ordini la cancellazione dell’ipoteca nonché il suo passaggio in giudicato [5].
La delineata dinamica sulle sorti dell’iscrizione ipotecaria eseguita in forza di titolo (decreto ingiuntivo), la cui esecutività è stata sospesa ma non revocata secondo quanto statuito dall’art. 649 c.p.c., ha alimentato il ricorso alla tutela d’urgenza atipica (art. 700 c.p.c.) al fine di ottenere, attraverso tale strumento processuale la cancellazione dell’iscrizione [6] e costituisce uno degli argomenti più pregnanti a sostegno della tesi di chi ritiene che la mera sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, così come configurata nel nostro sistema processuale, sia strumento insufficiente a ripristinare un vero equilibrio tra le parti anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Non possiamo dimenticare in proposito l’insegnamento di Liebman il quale, già nel 1951, aveva osservato che «il processo d’ingiunzione rappresenta una sensibile deroga al principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), cioè a una garanzia fondamentale del processo e a quel diritto di difesa che la Costituzione ha proclamato inviolabile in ogni grado del procedimento e che, benché l’opposizione possa «ripristinare quell’equilibrio e quell’uguaglianza delle parti che l’emanazione di una condanna inaudita altera parte aveva precedentemente turbato, la logica vorrebbe che mentre dura il giudizio nulla possa essere compiuto ai danni del debitore, a meno che non ricorrano le condizioni normalmente richieste per un provvedimento cautelare» [7].
L’ambito di efficacia e di operatività dell’art. 649 c.p.c., in relazione alle eventuali azioni esecutive o garanzie reali che il creditore abbia posto in essere in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto, ha quindi, per quanto sopra detto e quanto meno ad oggi, confini ben precisi [8]: da qui nasce l’esigenza, sottolineata dagli operatori del diritto, di interpretare con canoni rigorosi l’art. 648 c.p.c. e l’art. 642 c.p.c.
È, infatti, stato osservato che «le gravi conseguenze che possono derivare da una provvisoria esecuzione ed in particolare di quella concessa inaudita altera parte si oppongono ad una interpretazione estensiva degli artt. 642 e 648 c.p.c. la cui applicazione deve essere ispirata a criteri particolarmente severi» [9].
Tale esigenza pare oggi ancor più sentita alla luce dell’ampliamento, operato di recente dal legislatore [10], della rosa di ipotesi in cui il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ab origine in forza del nuovo disposto dell’art. 642, 2° comma, c.p.c. che, secondo l’opinione di taluni autori, costituisce «una scelta di assoluta insipienza giuridica che, […] prescinde totalmente dalla considerazione del principio d’inviolabilità del diritto di difesa, costituzionalmente garantito e dei corollari in cui necessariamente si traduce» [11].
La Corte costituzionale, più volte chiamata a pronunciarsi sugli artt. 642 e 649 c.p.c. attesi i rilievi critici testé evidenziati, non ha sinora ravvisato profili di incostituzionalità in tali norme [12] poiché, secondo la Corte, dette norme delineano un sistema processuale all’interno del quale vi è equilibrio tra «i contrapposti interessi dedotti in giudizio, che — a fronte di un titolo già formatosi all’esito del procedimento monitorio — prevede la possibilità di quiescenza della sua attitudine a far iniziare o a sostenere il processo esecutivo» [13].
In particolare, in merito all’iscrizione ipotecaria, la Corte costituzionale ha sottolineato che «la conservazione degli atti in ipotesi già compiuti, quali il pignoramento o l’iscrizione dell’ipoteca, si palesa pienamente giustificata nella descritta ottica di attesa dell’esito del processo senza pregiudizio per la possibilità di realizzazione del credito: finalità, quest’ultima, alla quale mira appunto la salvezza di quanto sia stato posto in essere sino alla sospensione prevista dal denunciato art. 649 c.p.c. ».
Deve, altresì, sottolinearsi, continuando l’analisi della norma della cui applicazione l’ordinanza in commento è un riflesso, che l’art. 649 c.p.c. subordina l’accoglimento dell’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto alla sussistenza di «gravi motivi» e di tale previsione normativa non si può non tener conto.
Tuttavia, l’opinione circa la necessità che debba essere accolta, da parte del giudice istruttore, l’istanza ex art. 649 c.p.c. formulata dall’opponente, a prescindere da ogni altra valutazione, se ancorata al disconoscimento di sottoscrizione di cui all’art. 214 c.p.c. apposta in calce al documento che rappresenta il fatto costitutivo del credito perché tale disconoscimento integra «grave motivo», non può dirsi unanime, come l’ordinanza in commento pare dimostare.
Dottrina e giurisprudenza dominanti ritengono che, qualora l’attore in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo abbia tempestivamente provveduto a disconoscere la scrittura privata contro di lui prodotta [14], e su cui si basa la richiesta monitoria, il giudice istruttore debba sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in forza dell’art. 649 c.p.c., ovvero debba rigettare l’istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dal convenuto-opposto, non potendo formulare qualsivoglia altra valutazione in fase pre-istruttoria sulla genuinità della sottoscrizione contestata.
Secondo questo orientamento, l’accoglimento dell’istanza ex art. 648 c.p.c. od il rigetto di quella formulata ai sensi dell’att. 649 c.p.c. comporterebbe, infatti, per il preteso debitore nei cui confronti, in forza di detti provvedimenti, il creditore ha agito in executivis ed il cui disconoscimento si rivelasse fondato a seguito dell’esperimento di una adeguata istruttoria, un gravissimo danno che neppure l’esigenza di tutelare le ragioni del creditore di fronte ad eventuali disconoscimenti infondati e formulati a mero scopo dilatorio giustifica, anche in considerazione del fatto che le ragioni creditorie ben potrebbero essere altrimenti tutelate attraverso il sequestro conservativo [15].
Il disconoscimento quindi, secondo l’orientamento di cui si sta riferendo, «frantumerebbe» l’efficacia probatoria del documento prodotto contro l’opponente, con la conseguenza che il fatto costitutivo del credito azionato in sede monitoria non risulterebbe allegato dal creditore nell’ordinario processo a cognizione piena instauratosi a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta: ogni valutazione in merito all’accoglimento dell’istanza ex art. 648 c.p.c. e, mutatis mutandis, dell’istanza ex art. 649 c.p.c. dovrebbe essere modulata sul principio secondo cui «ai fini della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto occorre l’esistenza di una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto vantato dall’opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario
di merito; tale adeguatezza si ha, o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione, o, infine, quando — pur nell’assenza di prova scritta secondo i canoni del giudizio ordinario — non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell’opponente» [16].
Peraltro, nel giudizio di opposizione a decreto giuntivo il creditore deve dimostrare il suo credito attraverso un apparato probatorio e documentale idoneo ed adeguato ai principi che governano il giudizio a cognizione piena, rivestendo il creditore in tale giudizio il ruolo sostanziale di attore, mentre il debitore dovrà provare le proprie eccezioni rivestendo il ruolo sostanziale di convenuto [17]. Ma tale situazione non ricorrerebbe laddove il disconoscimento su cui si fonda la richiesta monitoria è oggetto di disconoscimento da parte di colui contro cui è prodotto.
Con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui è formulato il disconoscimento, l’opponente scardinerebbe anche la regola di esperienza su cui si fonda la struttura del procedimento monitorio secondo la quale poiché «secondo l’id quod plerumque accidit, le sottoscrizioni sono genuine, non è azzardato ritenere che la comune esperienza debba per lo più indurre il giudice a considerare autentica, in conformità all’asserzione della parte ricorrente, la sottoscrizione della scrittura non autenticata, rispetto alla quale, data la mancanza del contraddittorio, non può operare la regola del riconoscimento tacito» [18].
La corrente dottrinale e giurisprudenziale sopra delineata, come abbiamo detto maggioritaria, “convive” accanto ad una corrente dottrinale [19] e giurisprudenziale [20] che, sottolineando il ruolo del giudice istruttore anche quale peritus peritorum, affida a quest’ultimo ogni valutazione in merito alla fondatezza e verosimiglianza del disconoscimento di sottoscrizione eccepito, anche in ragione dell’apparato probatorio-documentale offerto dal creditore opposto a prova del diritto fatto valere nella fase monitoria.
Questo orientamento sembra quindi configurare la possibilità per il giudice istruttore di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell’art. 648 c.p.c. ovvero di non sospenderla ai sensi dell’art. 649 c.p.c. qualora, ancorché ictu oculi ma tenuto conto dei motivi di opposizione nel loro complesso considerati e dell’apparato probatorio documentale offerto dal creditore opposto a fondamento della propria pretesa, ritenga ragionevole ravvisare nella sottoscrizione disconosciuta da parte dell’opponente, un’appartenenza a quest’ultimo [21], considerato anche l’uso spesso scorretto ed illegittimo dell’istituto del disconoscimento.
A conclusione di questa nota e riflettendo in tema di provvedimenti di natura sommaria e di ordinanze di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto, non possiamo non fare un brevissimo cenno a quanto il legislatore ha, invece, previsto riguardo al rapporto tra il disconoscimento e la provvisoria esecutività dell’ordinanza d’ingiunzione di cui all’art. 186 ter c.p.c.
Nella disciplina dell’ordinanza di ingiunzione endoprocessuale, il legislatore pare aver voluto fugare ogni dubbio, prevedendo espressamente che «la provvisoria esecutorietà del decreto non può mai essere disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l’atto pubblico» (art. 186 ter, 2° comma, c.p.c.) [22].
Occorre peraltro ricordare che il paragone tra l’ordinanza d’ingiunzione endoprocessuale e l’ordinanza . ex. art. 648 e, mutatis mutandis, ex art. 649 c.p.c., si scontra con l’orientamento della Corte costituzionale sul rapporto tra queste ordinanze: come è noto, la Corte ha ritenuto che l’art. 186 ter c.p.c. non possa svolgere la funzione di tertium comparationis (ancorché sotto il diverso profilo della revocabilità dell’ordinanza endoprocessuale e della irrevocabilità, invece, dell’ordinanza emessa ex art. 648 c.p.c.).
La Corte ha, sostanzialmente e sotto il profilo che qui interessa, rilevato che le ordinanze ex art. 186 ter e ex art. 648 c.p.c. non avrebbero natura omogenea poiché la prima, essendo emessa successivamente al procedimento monitorio e quindi dopo la formazione di un titolo, si baserebbe su un «semplice giudizio di prognosi», mentre la seconda svolgerebbe una «funzione tipicamente anticipatoria», essendo «concessa in qualsiasi momento su una valutazione di presumibile resistenza delle ragioni dell’istante alle contestazioni della controparte, nell’ottica della decisione definitiva». Orientamento che, peraltro, è stato oggetto di critiche indottrina [23].
IDA USUELLI
NOTE
1. Sul procedimento di ingiunzione v. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, Torino, 2006, III, 149 e segg. ; GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 1991, 111 e segg. ; TOMEI, Procedimento d’ingiunzione, in Digesto Civ., XIV, Torino, 1996; RONCO, Procedimento per decreto ingiuntivo, in I procedimenti sommari e speciali a cura di Chiarloni, Consolo, I, 1, I procedimenti sommari, Torino, 2005, 247 e segg. ; ARIETA, Le tutele sommarie, il rito cautelare uniforme, i procedimenti possessori, in Tratt. Dir. Proc. Civ., a cura di Montesano, Arieta, III, Padova, 2005, 105; DI ROSA, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 2003, 43 e segg. ; VALITUTTI-DE STEFANO, Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione, Padova, 2000, 162; FRANCO, Guida al procedimento d’ingiunzione, Milano, 1998, 167; SANZO, La esecuzione provvisoria: concessione, sospensione e revoca, in Il procedimento d’ingiunzione a cura di Capponi, Bologna, 2005, 272 ; CATALDI, La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, Milano, 1999, 6 e segg. Sulla giurisprudenza relativa al novellato art. 642 c.p.c. mi permetto di rinviare alla mia nota a Trib. Milano, 12 dicembre 2006, in Giur. It., 2007, 2277 e segg.
2. La dottrina prevalente esclude la revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ammettendone solo la mera sospensione: così GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 1991, 111 e MANDRIOLI, Diritto processuale civile, Torino, 2000. Deve segnalarsi tuttavia anche l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale che ammette la revoca della provvisoria esecuzione concessa ex art. 642 c.p.c. : Trib. Messina, 15 febbraio 2005, in Foro It., 2005, I, 1228, secondo cui «non si rinvengono nell’ordinamento processuale ragioni ostative all’ammissibilità» della revoca della provvisoria esecuzione concessa ex art. 642 c.p.c. e che «al contrario, essa risponde ad un principio generale ricavabile da un’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema, tale per cui di fronte a provvedimenti emessi senza contraddittorio, deve darsi la possibilità alla parte destinataria del provvedimento, all’esito della verifica “incrociata”, di ottenere una tutela uguale e contraria, per effetti ed estensione, a quella accordata ante causam»; nello stesso senso Trib. Ancona, 18 febbraio 2003, in Foro It., 2003, I, 1589, con nota di CEA, Il periculum in mora e la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo; Id. Alessandria, 13 maggio 1997, in Giur. It., 1998, 54, con nota di ZIINO, Questioni controverse in tema di sospensione di revoca dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo; contra, Cass., 29 aprile 2004, n. 8117, in Mass. Giur. It., 2004. In dottrina v. VACCARELLA-SASSANI, «Revoca» e sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto in Giur. It., 1995, IV, 273 e segg. ; RICCARDI, Revoca dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo: art. 649 c.p.c. e principio di uguaglianza, in Giur. di Merito, 1995, 709.
3. In proposito v. CONTE, Il procedimento ingiuntivo tra diritto di difesa e principio d’uguaglianza (vecchie e nuove questioni di costituzionalità), in Riv. Dir. Proc., 1993, 1213, e Id., Considerazioni sulla revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex artt. 648 e 649 c.p.c., in Riv. Dir. Proc., 1997, 288 e segg. ; RoNco, Distonie tra cautele processuali ed extra processuali in tema di restrizione e cancellazione di ipoteca, in Giur. It., 1996, II, 2, 305.
4. Tra i giudici di merito non mancano pronunce in senso opposto: cfr. Trib. Ancona, 18 febbraio 2003, in Foro It., 2003, I, 1589, con nota di CEA. Il Tribunale ha ritenuto che sia possibile revocare la clausola di provvisoria esecuzione e, conseguentemente, disporre la cancellazione dell’ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 655 c.p.c. se, pronunciato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., nel corso del giudizio di opposizione il giudice accerti che non sussistevano ab origine i presupposti per la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo. Deve altresì segnalarsi al riguardo anche Larino, Sez. distaccata di Termoli, 24 giugno 2002, in Foro It., 2003, I, 285 con nota di CEA. Secondo il Tribunale il giudice può revocare la clausola di provvisoria esecuzione e, conseguentemente disporre la cancellazione dell’ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 655 c.p.c. se il decreto sia stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in base all’errato presupposto della mancata opposizione. Sul problema della stabilità dell’ipoteca giudiziale in caso di caducazione del titolo che ne ha consentito l’iscrizione, v. in giurisprudenza Cass., 5 giugno 1997, n. 5007, e Id., 21 marzo 1997, n. 2552, in Foro It., 1997, I, 3242, ed in dottrina RONCO, Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino, 2000, 504
5. Deve sottolinearsi, tuttavia, che, secondo un recente orientamento della Corte di cassazione, «il totale accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo comporta, a prescindere dal passaggio in giudicato o dalla esecutorietà della sentenza di primo grado, la radicale caducazione del decreto opposto e la conseguente inefficacia di tutti gli atti esecutivi compiuti per effetto del provvedimento monitorio. Il sistema di sostituzione dei provvedimenti sommari con quelli a cognizione piena, infatti, prevede che questi ultimi si sovrappongano interamente ai primi privandoli ex tunc dell’efficacia esecutiva, con effetto caducatorio che discende direttamente dal provvedimento di revoca e prescinde perciò dal passaggio in giudicato in senso formale»; così si legge in Cass., 25 giugno 2004, n. 11904.
6. Taluni hanno tentato di utilizzare il questo senso il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. : Trib. Milano, 7 agosto 1998, in Giur. It., 1999, 524, con nota di CONTE, Provvedimento d’urgenza ed obbligo di cancellazione di formalità ipotecaria a seguito di riforma della sentenza di condanna.
7. LIEBMAN, In tema di esecuzione provvisoria del decreto d’ingiunzione, in Riv. Dir. Proc., 1951, II, 80. Si noti che Liebman non distingueva l’ipotesi di provvisoria esecuzione ex art. 642, 2° comma, c.p.c. dall’ipotesi di provvisoria esecuzione concessa per credito fondato su titolo esecutivo extra-giudiziario (assegno o cambiale).
8. Non può non segnalarsi la tesi di chi, avendo ravvisato identità funzionale tra il procedimento monitorio ed il procedimento ingiuntivo ex art. 186 ter c.p.c., è giunto alla conclusione dell’abrogazione implicita, ex art. 15 preleggi, degli artt. 648 e 649 c.p.c. nella parte in cui non prevedono la revocabilità e modificabilità dei provvedimenti pronunciati sull’esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto: così CEA, L’art. 649 c.p.c. e la Corte costituzionale: storia di una dialogo fra sordi, in Foro It., 2001, I, 770.
9. Così CONTE, La provvisoria esecuzione dell’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., in Riv. Dir. Proc., 2001, 1124.
10. Il 2° comma dell’art. 642 c.p.c. è stato modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263. Per effetto del D. L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.
11. V. CONTE, Commento all’art. 642 c.p.c. — Esecuzione provvisoria, in Le recenti riforme del processo civile, Commentario a cura di Chiarloni, Bologna, 2007, II, 1207.
12. Per l’infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 649, nella parte in cui non consentirebbe la revocabilità della clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo concessa inaudita altera parte, v. anche Corte cost., 17 giugno 1996, n. 200, in Foro It., 1997, I, 389, con nota di ScARSELLI, Ancora sulla legittimità costituzionale dell’irrevocabilità con ordinanza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo; Id., 30 aprile 1998, n. 151, in Repertorio Foro It., 1998, voce “Ingiunzione (procedimento per)”, n. 75.
13. Così si legge in Corte cost., 17 giugno 1996, n. 200, cit., 389.
14. Il disconoscimento per essere tempestivo deve essere fatto con l’atto di opposizione; così GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, cit., 203.
15. Sul punto v. CONTE, L’ordinanza di ingiunzione nel processo civile, Padova, 2003, 123 e segg e ID., Il sequestro conservativo nel processo civile, Torino, 2000, 67 e segg; Trib. Latina, 20 febbraio 1996, in Foro It., 1006, I, 2339, con nota di SCARSELLI, secondo cui «il rituale e tempestivo disconoscimento della scrittura impedisce a quest’ultima di acquisire, nel diverso ambito del processo di cognizione ordinaria introdotto dall’opposizione, l’efficacia che il codice riconosce alla prova scritta». Anche secondo altri autori l’opposizione deve essere accolta se di fronte al disconoscimento il creditore non deduce prove in merito al fatto costitutivo del diritto di credito, ed in questo senso GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, cit., 203. Sulla tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. in relazione ad un diritto di credito, v. Pret. Gorizia, 8 gennaio 1990, in Giur. It., 1991, I, 2 467, con nota di SCARANO, Pregiudizio irreparabile del credito e tutela atipica d’urgenza; CoNTE, La nozione di irreparabilità nella tutela d’urgenza del diritto di credito (sviluppi giurisprudenziali, in Riv. Dir. Proc., 1998, 216.
16. Così MONNINI nella nota a Trib. Roma, 7 agosto 1991 e Id. Firenze, 2 agosto 1991, in Foro It., 1992, I, 1933.
17. Cfr. Cass., Sez. un., 7 luglio 1993, n. 7448, in Giust. Civ. 1993, I, 2041.
18. Così GARBAGNATI, op. cit., 55.
19. Cfr. SATTA, in Comm. C.P.C., Milano, 1968, IV, 1, 90 e segg.
20. In proposito deve segnalarsi una recente ordinanza del medesimo Trib. Milano del 20 maggio, causa Certiquality Srl/Calabrò Snc, con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in un caso in cui l’opponente aveva fondato l’opposizione solo sul disconoscimento di firma che ictu oculi al giudice istruttore pareva infondato, anche a fronte della copiosa e circostanziata documentazione prodotta da parte opposta.
21. Cfr. CHIARLONI, Prime riflessioni sui lavori sottesi alla novella del processo civile, in Riv. Dir. Proc., 1991, 669, che anch’egli riconosce al giudice un potere discrezionale e valutativo in merito alla serietà dell’opposizione e al disconoscimento su cui la stessa si fonda.
22. Anche questo comma dell’art. 186 ter c.p.c. introdotto con la riforma del processo civile del 1990 è stato oggetto di critica da parte di autorevole dottrina. V. CHIARLONI, Riflessioni inattuali sulla novella del processo civile (con particolare riguardo ai provvedimenti cautelari e interinali), in Foro It., 1990, IV, 499.
23. La Corte costituzionale ha espresso l’orientamento citato in merito al rapporto tra ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. e ordinanza ex art. 648 c.p.c. nella sentenza 8 marzo 1996, n. 65, in Foro It., 1996, I, 2338, con nota critica di SCARSELLI, In difesa dell’art. 648, 1° comma, c.p.c. Sui rilievi critici espressi dalla dottrina v. CARATTA, Profili sistematici della tutela anticipatoria, Torino, 1997, 483; RICCARDI, Provvisoria esecuzione ex art. 648, 1° comma, c.p.c. e tutela dell’ingiunto. È costituzionalmente illegittima la non impugnabilità del provvedimento di concessione a fronte di quanto disposto dall’art. 186 ter c.p.c. ?, in Giust. Civ., 1997, I, 2675; CONTE, Considerazioni sulla revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 e 649 c.p.c., cit., 282. La Corte costituzionale ha ribadito l’orientamento espresso nella sentenza n. 65/1996 anche nella ordinanza 18 ottobre 2002, n. 428, e lo ha recepito acriticamente nella recente sentenza 20 luglio 2007, n. 306, in Corriere Giur., 2007, 10, 1399, con nota critica di CONTE, Irreclamabilità (ed irrevocabilità) dell’ordinanza ex art. 648 c.p.c. : un’altra occasione mancata dalla Corte Costituzionale.