Il novellato art. 642, 2° comma c.p.c.: una nuova ipotesi di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo al vaglio del giudice investito del procedimento monitorio in Giur. It., 2007, I, p. 2276

TRIBUNALE MILANO, 12 dicembre 2006 (decreto) – LA MONICA Estensore. -A. F. s.p.a. – E. C. s.rll

Ingiunzione (Procedimento per) – Accettazione cessione credito – Riconoscimento di debito ai sensi del (nuovo) art. 642, 2° comma, c.p.c. – Provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo – Esclusione (C.p.c. art. 642, 2° comma). 

In materia di decreto ingiuntivo, ai sensi del nuovo disposto dell’art. 642, 2° comma, c.p.c., la documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto di credito fatto valere e che, senza limitare la discrezionalità del giudice, può consentire la provvisoria esecuzione dell’ingiunzione, deve avere una valenza probatoria che dia maggior certezza della esistenza del credito stesso e renda probabile l’assenza di contestazioni (1). 

Omissis. – Visto il ricorso col quale A. F. S.P.A., nella sua qualità di cessionaria di crediti originariamente in capo ad A. S.r.l., chiede a carico di E. C. S.r.l. l’emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; ritenuta la propria competenza per valore e verifìcata la sussistenza dei presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex artt. 633 e segg.;

rilevato che A. F. S.P.A. fonda la richiesta di provvisoria esecutività del decreto sulla dichiarazione contenuta nell’accettazione della cessione del credito, « … integrante altresi un riconoscimento di debito … », e sulla circostanza che C. nega l’accettazione della cessione, e quindi, in defìnitiva, fonda la richiesta sia sull’invocato atto di accettazione, sia sul pericolo nel ritardo;

considerato, per quanto attiene al primo profilo, che esso trae argomento dalla nuova formulazione dell’articolo 642 c.p.c., 2° comma, come modifìcato dalla legge 2005/263 , secondo il quale l’esecuzione provvisoria può essere concessa « … se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debirore, comprovante il diritto fatto valere … »;

rilevato che la intervenuta modifìca normativa, prevedendo questa nuova ipotesi in aggiunta a quella già indicata nel 2° comma dell’articolo 642 c.p.c. del «pericolo di grave pregiudizio nel ritardo», ha lasciato ferma la discrezionalità del giudice (« può»);

ritenuto che tale discrezionalità esclude che la provvisoria esecutività possa connettersi immediatamente ed in ogni caso qualsiasi atto sottoscritto dalla parte e comporta di necessità una valutazione da parte del giudice del monitorio;

ritenuto che una diversa interpretazione – che in ipotesi vincolasse l’emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo alla presenza di qualsiasi documento, di apparente provenienza dal debitore, comprovante il diritto fatto valere – contrasterebbe con la lettera della norma in questione, togliendole senso e rilievo;

considerato, infatti, che, a differenza dell’ipotesi del grave pregiudizio nel ritardo (con riferimento alla quale il termine viene comunemente riferito all’apprezzamento di circostanze di fatto che quel pericolo vadano ad individuare, sicché, nella pratica diffusa, si ritiene che il giudice, una volta ritenuta la sussistenza del pericolo, non possa negare la provvisoria secutività), la nuova ipotesi giustifìcante la provvisoria esecutività comporterebbe – se qualsiasi documento sotttoscritto dal debitore fosse sufficiente per quella esecutività – mero controllo formale, sicché la locuzione resterebbe del tutto priva di valore;

ritenuto, inoltre, che un’interpretazione che vincolasse il giudice alla provvisoria esecutività potrebbe dar luogo a dubbi di incostituzionalità e che debba perciò procedersi ad una interpretazione della norma compatibile con i principi costituzionali che non possono soccombere rispetto alla, pur apprezzabile, esigenza di disincentivare le opposizioni meramente dilatorie e che – nel senso ampio cui fa riferimento la sentenza 137 /84 della Corte Costituzionale – non possono precludere al giudice, per l’esigenza di « … garantire un processo giusto … », valutazioni del fumus e del periculum; considerato, con riferimento alla necessità di una lettura compatibile con i principi costituzionali del contraddittorio e del diritto di difesa, che la deroga al principio del contraddittorio propria del procedimento monitorio e la gravità delle conseguenze che possono derivare dalla provvisoria esecuzione, specie in assenza di strumenti di riequilibrio (non prevedendo il sistema la possibilità di revoca della provvisoria esecuzione) debbano indurre ad una assai cauta considerazione dei casi di provvisoria esecutività;

considerato quindi che la documentazione scritta cui fa riferimento il 2° comma dell’articolo 642 c.p.c. deve quantomeno essere assistita da una particolare valenza probatoria che dia maggior certezza della esistenza del credito e che renda probabile l’assenza di contestazioni; considerato che tale caratteristica non è ravvisabile nella tipologia di documentazione invocata dal ricorrente;

ritenuto, che la contestazione dell’avvenuta accettazione di cessione del credito non confìgura di per sé il denunciato pericolo nel ritardo;

ritenuto, quindi, di non munire il decreto della clausola di provvisoria esecutività. – Omissis.

(1) Il novellato art. 642, 2° comma, c.p.c.: una nuova ipotesi di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo al vaglio del giudice investito del procedimento monitorio 

Una società chiedeva al Tribunale di Milano l’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi del (nuovo) art. 642, 2° comma, c.p.c., fondando la richiesta, per il profilo che qui interessa, sulla dichiarazione contenuta in una accettazione di cessione di credito .

A dire del ricorrente tale documento costituiva «un riconoscimento di debito», idoneo a fondare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ai sensi del novellato art. 642, 2° comma, c.p.c., per cui «l’esecuzione provvisoria può essere concessa… se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere». Il Giudice adito, con il provvedimento in commento, riteneva, invece, di non munire il decreto della clausola di provvisoria esecutività sulla base del rilievo che la documentazione prodotta dal ricorrente non aveva quella «valenza probatoria» che conferisce «maggiore certezza dell’esistenza del credito» e che rende «probabile l’assenza di contestazioni».

Nel provvedimento il giudice osserva che la nuova ipotesi di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, introdotta dall’art. 642, 2° comma, c.p.c. come modificato dalla legge n. 263/2005, ha lasciato ferma la discrezionalità del giudice del monitorio nel munire il decreto di clausola di provvisoria esecutività.

Secondo la prospettazione data nel provvedimento, il Giudice investito del procedimento monitorio è quindi libero, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo art. 642 c. p . c., di valutare se la documentazione prodotta dal ricorrente sia idonea e sufficiente a fondare l’emissione di un decreto provvisoriamente esecutivo [1]. 

Ad una prima analisi sembrerebbe rispondere a queste caratteristiche (idoneità e sufficienza) solo la documentazione da cui emergano sia l’esistenza del diritto di credito fatto valere in sede monitoria, sia l’assenza di contestazioni, aspetti tra loro certamente speculari.

Sotto un profilo temporale sembra, invece, che tale documentazione debba essere successiva o, quanto meno, contestuale alla esigibilità del diritto di credito a tutela del quale si radica il procedimento monitorio, non parendo sufficiente a dimostrarne l’attuale esistenza una documentazione antecedente.

Il Giudice, nel provvedimento in commento, assume che un’interpretazione della citata norma nel senso che il giudice del monitorio, di fronte a qualsiasi documento di apparente provenienza del debitore comprovante il diritto fatto valere, sarebbe vincolato all’emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, contrasterebbe, in primis, con il tenore letterale dell’art. 642, 2° comma, c.p.c., il quale non profila alcu obbligo in capo al giudice, prevedendo che «l’esecuzione provvisoria può essere concessa … ». Inoltre, continua il Giudice, una interpretazione del- 1’ art. 642, 2° comma, c.p.c. che precluda al giudice del monitorio ogni valutazione, ai fini della concessione della provvisoria esecutività dello stesso, in merito alla documentazione allegata dal ricorrente, non solo ridurrebbe la portata della norma, relegando il Giudice al ruolo di mero «controllore formale» e svuotando la locuzione può di ogni significato, ma contrasterebbe anche, ed è questo il punto di particolare interesse, con i principi costituzionali del contraddittorio e del diritto di difesa, attesa la particolare struttura del procedimento monitorio. Tale struttura, come noto, vede l’emissione del decreto ingiuntivo inaudita altera parte ed il contraddittorio tra le parti posticipato ed eventuale. In ipotesi di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ab origine, tale emissione avviene, peraltro, in «assenza di strumenti di riequilibrio» adeguati, non prevedendo il nostro ordinamento processuale la possibilità per il giudice di revocare la provvisoria esecutività del decreto, ma solo di sospenderla [2] Quest’ultima considerazione è di non poco rilievo dal momento che la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo produce il solo effetto di impedire al creditore di compiere nuovi atti esecutivi, senza intaccare quelli precedentemente posti in essere i cui effetti, quindi, permangono[3]. Analoghe osservazioni valgono, mutatis mutandis, anche per l’iscrizione ipotecaria: come noto, infatti, 1’ art. 2884 c. c. non permette la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria se non in forza di sentenza passata in giudicato (o di accordo tra le parti) [4] , con la conseguenza che l’iscrizione di ipoteca in forza di decreto ingiuntivo, emesso ab origine provvisoriamente esecutivo, non è passibile di cancellazione «anticipata», anche nell’ipotesi in cui, a seguito dell’instaurazione del giudizio di opposizione, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo sia stata sospesa, ai sensi dell’art. 649 c.p.c. Il limitato ambito di efficacia dell’art. 649 c.p.c. che, come visto, delinea l’istituto della sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo concessa ex art. 642 c.p.c., ma non della revoca, non sembra quindi idoneo a ristabilire un congruo equilibrio tra le parti nel procedimento monitorio, neppure con l’eventuale instaurazione del processo di opposizione a congiunzione piena [5]. Il provvedimento in commento è allora di notevole interesse poiché, con una ben strutturata motivazione, delinea un primo orientamento giurisprudenziale nell’interpretazione del nuovo art. 642, 2° comma, c. p.c., che sembra essere già improntato ad una lettura della norma, non solo nel senso di riconoscere al giudice del procedimento monitorio un potere discrezionale e valutativo nella concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in base al tenore ed al contenuto dei documenti allegati dal ricorrente, ma anche nel senso che l’interpretazione di tale nuova norma non può prescindere dai principi di rango costituzionale del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa, in considerazione della struttura del procedimento monitorio e, in particolare, del limitato rimedio apprestano dell’art. 649 c.p.c.

Infatti, il principio di inviolabilità del diritto di difesa e del contraddittorio, intimamente interdipendenti uno all’altro ed enumerati tra i cosiddetti principi supremi dello Stato [6] , costituiscono corollario del principio di uguaglianza [7] e, come tali, non possono essere dimenticati o disattesi da un giudice all’atto dell’ emisssione di un provvedimento inaudita altera parte, il quale, come detto, se esecutivo ab origine, produce anche l’effetto di incidere in modo determinante nella sfera giuridica e patrimoniale di un soggetto, ancor prima dell’instaurazione di un contraddittorio tra le parti. Effetto che, anche nel contraddittorio tra le parti, per come è stato delineato dal legislatore l’art. 649 c.p.c., il provvedimento di sospensione non è comunque capace elidere, e non solo fino alla sentenza di revoca del decreto, ma talvolta (come nel caso dell’ipoteca giudiziale) sino al passaggio in giudicato di essa. Un diverso inquadramento, rispetto a quello proposto dal giudice estensore nel provvedimento in commento, della nuova ipotesi di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo delineata dall’art. 642, 2° comma, c.p.c. nel senso di vincolare il giudice all’ emissine di decreto provvisoriamente esecutivo, a prescindere da ogni valutazione dei contenuti della documentazione prodotta dal ricorrente e dalle norme costituzionali, esporrebbe la norma a nuove, condivisibili critiche. Una tale lettura «vincolistica» dell’art. 642, 2° comma, c.p.c. sarebbe in contrasto con i principi costituzionali del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa perché priverebbe, ingiustificatamente, il giudice del monitorio di quel potere valutativo-discrezionale che gli dovrebbe, invece, essere proprio in ragione del fatto che, come già osservato, la prima fase del procedimento monitorio si svolge in assenza di contraddittorio tra le parti ed il Giudice, in tale fase, è quindi l’unico garante del rispetto delle norme processuali delle norme costituzionali sul giusto processo.

Il provvedimento in rassegna sembra, inoltre, evidenziare un desiderio dell’organo giudicante di riappropriarsi, nel procedimento monitorio all’atto dell’emanazione del decreto ingiuntivo, di spazi di discrezionalità e di valutazione, ancorati ai principi costituzionali, che, forse, il legislatore e gli interpreti [8] gli hanno nel tempo ridotto, imbrigliandolo in valutazioni, spesso, solo meramente fattuali o formali. Si pensi (al di là della vicenda – ormai superata – del disposto dell’art. 648, 2° comma, c.p.c., che obbligava il giudice dell’opposizione a concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, nel caso in cui il creditore avesse offerto cauzione, anche laddove l’opposizione fosse stata fondata su prova scritta [9]) all’ipotesi delineata dall’art. 3, 4° comma, della legge n. 1998/192 in tema di subfornitura, che vincola il giudice all’emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo recitando « … la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l’ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile»; si pensi altresi all’ipotesi contemplata dall’art. 63, 1° comma, disp. att. c. c. a mente del quale « … l’amministratore può ottenere decreto d’ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione» [10]. Tale tendenza dell’organo giudicante sembra trovare eco anche nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 410 del 3 novembre 2005 [11] in materia di rito monitorio. Con tale sentenza la Corte ha dichiarato che una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 637 c.p.c. non porta ad escludere la rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza territoriale «semplice» nei casi diversi dall’art. 28 c.p.c., riconoscendo al giudice del monitorio un potere valutativo-discrezionale più ampio dilatandone il potere officioso. Prima di tale innovativa interpretazione dell’art. 637 c.p.c. era preclusa al giudice del monitorio, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti [12], la possibilità di rilevare ex officio il proprio difetto di competenza territoriale semplice, come anche osservato dal Tribunale di Genova nell’ordinanza di rimessione [13] . Tali provvedimenti confermano quindi la tendenza a riconoscere ed assicurare al giudice del monitorio un ruolo più attivo, un potere discrezionale e valutativo, vuoi sotto il profilo più squisitamente processuale (possibilità per il giudice di rilevare ex officio la propria incompetenza territoriale ancorché semplice) vuoi sotto il profilo sostanziale (possibilità per il giudice di non emettere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo qualora ritenga non ve ne siano i presupposti in ragione della documentazione allegata dal ricorrente). E non si può non tener conto di tale nuova esigenza dell’organo giudicante poiché sembra volta a riconoscere maggiore rilievo ai principi costituzionali sul giusto processo, anche nel procedimento monitorio. Si pensi, in proposito, che Liebman, già nel 1951, osservava che «il processo d’ingiunzione rappresenta una sensibile deroga al principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.] cioè a una garanzia fondamentale del processo e a quel diritto di difesa che la Costituzione ha proclamato inviolabile in ogni grado del procedimento » e che benché l’opposizione possa ripristinare «quell’equilibrio e quell’uguaglianza delle parti che l’emanazione di una condanna inaudita altera parte aveva precedentemente turbato, la logica vorrebbe che mentre dura il giudizio nulla possa essere compiùto ai danni del debitore, a meno che non ricorrano le condizioni normalmente richieste per un provvedimento cautelare» [14] Un’interpretazione dell’art. 642, 2° comma, c.p.c. meno rigorosa di quella proposta dal giudice estensore del provvedimento in epigrafe porrebbe seri dubbi di costituzionalità della nuova norma. È vero che, nonostante le critiche mosse da parte di autorevoli studiosi agli artt. 642 (vecchio testo) e 649 c.p.c. [15], la Corte costituzionale non ha sinora ritenuto di ravvisare in dette norme alcun profilo di incostituzionalità [16]. Secondo la Corte, infatti, il combinato disposto degli artt. 642 e 649 c.p.c. è in grado di mantenere un equilibrio tra «i contrapposti interessi dedotti in giudizio, che – a fronte di un titolo già formatosi all’esito del procedimento monitorio – prevede la possibilità di quiescenza della sua attitudine a far iniziare o a sostenere il processo esecutivo» [17]. Tuttavia un’interpretazione meno rigorosa rispetto a quella proposta dal provvedimento in esame, finirebbe per « collide(re) coi principi costituzionali dell’inviolabilità del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e della garanzia del giusto processo (art. 111 Cost.), deteriorando, sotto questi profili, una disciplina originaria, che detti principi già era sospettata di violare» posto che questa modifica è «una scelta di assoluta insipienza giuridica che, …, prescinde totalmente dalla considerazione del principio d’inviolabilità del diritto di difesa, costituzionalmente garantito e dei corollari in cui necessariamente si traduce» [18] Anche alla luce di queste prime riflessioni della dottrina sul nuovo testo dell’art. 642 c.p.c. il provvedimento in rassegna appare condivisibile e interessante perché sembra averne già intuito i profili critici. Deve rilevarsi che un’interpretazione come quella proposta dal giudice estensore del provvedimento in commento, la quale vincola l’ambito di applicazione dell’art. 642, 2° comma, c.p.c., cosi come ampliato recentemente dal legislatore, sia ai principi costituzionali sopra richiamati che al potere discrezionale del giudice nella valutazione della documentazione allegata dal ricorrente, pare ristabilisca un equilibrio tra esigenze di tutela del diritto di credito e norme costituzionali. Non rimane quindi che auspicare, per quanto sinora rilevato in questa breve nota, che il provvedimento in commento, tracciando, nel senso indicato, le prime guida per l’interpretazione del novellato art. 642, 2° comma, c.p.c. non rimanga un caso isolato, ma costituisca l’inizio di un orientamento giurisprudenziale che si consoliderà nel tempo.

IDA USUELLI

1 Sul procedimento di ingiunzione provvisoriamente esecutivo v. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, III, Torino, 2006, 149 e segg.; GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 1991, 111 e segg.; ToMEI, voce «Procedimento d’ingiunzione», in Digesto Civ., XIV, Torino, 1996; RONCO , Procedimento per decreto ingiuntivo, in I procedimenti sommari e speciali, I, 1, Procedimenti sommari, a cura di Chiarloni e Consolo, Torino, 2005 , 168 e segg.; ARIETA, Le tutele sommarie, il rito cautelare uniforme, i procedimenti possessori, in MONTESANO-ARIETA, Trattato di diritto processuale civile, III, Padova, 2005, 105; DI RosA, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 2003, 43 e segg.

2 Deve segnalarsi in proposito l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale che ammette la revoca della provvisoria esecuzione concessa ex art. 642 c.p.c.: Trib. Messina, 15 febbraio 2005, in Foro It., 2005 , I, 1228 secondo cui «non si rinvengono nell’ordinamento processuale ragioni ostative all’ammissibilità» della revoca della provvisoria esecuzione concessa ex art. 642 c.p.c. e che «al contrario, essa risponde ad un principio generale ricavabile da un’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema, tale per cui di fronte a provvedimenti emessi senza contraddittorio, deve darsi la possibilità alla parte destinataria del provvedimento, all’esito della verifica “incrociata”, di ottenere una tutela uguale e contraria, per effetti ed estensione, a quella accordata ante causam »; nello stesso senso Trib. Alessandria, 13 maggio 1997, in Giur. It., 1998, 54, con nota di ZiiNo, Questioni controverse in tema di sospensione di revoca dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo; contra, Cass., 29 aprile 2004, n. 8117, in Mass., 2004. In dottrina v. VACCARELLA-SASSANI, «Revoca» e sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, in Giur. It., 1995, IV, 273 e segg.; RiccARDI, Revoca dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo: art. 649 c.p.c. e principio di uguaglianza, in Giur. di Merito, 1995, 709. Per l’infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 648 c. pc., nella parte in cui non consente la revocabilità dell’ ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, v. Corte Cost., 8 marzo 1996, n. 65, in Foro It., 1996, I, 2338, con nota di ScARSELLI.

3 In proposito si veda CoNTE, Il procedimento ingiuntivo tra diritto di difesa e principio d’uguaglianza (vecchie e nuove questioni di costituzionalità), in Riv. Dir. Proc., 1993, 1213 e, sempre CoNTE, Considerazioni sulla revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 e 649 c.p.c., in Riv. Dir. Proc., 1997, 288 e segg.; RONCO, Distonie tra cautele processuali ed extra processuali: in tema di restrizione e cancellazione di ipoteca in Giur. It., 1996, I, 2, 305.

4 Sull’adottabilità in questa fattispecie del provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. v. Trib. Milano, 7 agosto 1998, in Giur. It., 1999, 524, con nota di CONTE, Provvedimento d’urgenza ed obbligo di cancellazione diformalità ipotecaria a seguito di riforma della sentenza di condanna.

5 Sull’onere della prova nel giudizio di opposizione v. Cass., Sez. un., 7 luglio 1993, n. 7448, in Giust. Civ., 1993, I, 2041 e, ex multis, Id., 24 marzo 1998, n. 3115, in Foro It., 1998, I, 2166; in dottrina, GARBAGNATI, Il procedimento di ingiunzione, cit., 200; RoNco, Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino, 2000: 374 e segg.

6 V. Corte cost., 2 febbraio 1982, n. 18, in Foro It., 1982, I, 934 e segg.; CASAVOLA, I principi supremi nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, ivi, 1995, V, 153 e segg.

7 PROTO PISANI, Principio del contraddittorio, in Comm. cod. proc. civ. a cura di E. Allorio, I, 2, Torino, 1973, 1086; MARTINETTO, voce «Contraddittorio (principio del)», in Noviss. Dig. It., IV, Torino, 1964, 459; CAMOGLIO, La garanzia costituzionale dell’azione ed il processo civile, Padova, 1970.

8 Secondo CATALDI, La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, Milano, 1999, 37, la discrezionalità del giudice si limiterebbe «ad accertare se nella fattispecie concreta che gli è sottoposta si può effettivamente riscontrare il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo… Ma, una volta accertata la sussistenza del periculum, il giudice deve concedere la clausola, non essendogli consentito di rigettarla sulla base di qualsiasi altra valutazione di interessi diversi dall’esigenza di tutelare il credito del ricorrente».

9 Corte cost., 4 maggio 1984, n. 137, in Foro It., 1984, I, 1775, con nota di PROTO PISANI e in Giur. It., 1985, I, 1, 398, con nota di CoNSOLO, A proposito di ingiunzione esecutiva su cauzione. Detta sentenza è stata richiamata nel provvedimento in epigrafe.

10 V. Corte cost., 19 gennaio 1988, n. 40, in Giur. Cost., 1988, I, 106 con cui fu respinta con ordinanza di manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale dell’art. 63, 1 ° comma, disp. att. c. c. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione sul rilievo che il rimedio messo a disposizione da tale norma «rappresenta una risposta razionale rispetto alle peculiari esigenze dell’amministrazione condominiale, nella quale è necessario che l’amministratore possa tempestivamente disporre dei fondi destinati alle spese comuni (ripartite con delibera dell’assemblea condominiale)». Vale la pena a questo punto ricordare che la Corte cost. con provvedimento del 18 marzo 1992, n. 111, in Arch. loc., 1992, 264 sulla base delle medesime argomentazioni ha dichiarato manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità sollevata da Conc. Massa, 2 luglio 1991, ivi, 1991, 487 in relazione all’art. 3 Cost. Il condomino intimato può naturalmente ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti nell’ambito del giudizio di opposizione.

11 La si legge in Giur. It., 2006, 1219, con nota di CONTE, Valenza costituzionale dei criteri della competenza e procedimento monitorio e con nota della TOTA, La (supposta) irrilevabilità d’ufficio dell’incompetenza territoriale «semplice» nel rito monitorio ancora al vaglio della Consulta.

12 In dottrina GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, cit., 1991, 277; ANDRIOLI, Commento al Codice di procedura civile, IV, Napoli, 1964, 48; D’ONOFRIO, Commento al Codice di procedura Civile, II, Torino, 1957, 246; in giurisprudenza Cass., 6 febbraio 1969, n. 400, in Giur. It., 1969, I, 1, 1348; Id., 17 giugno 1974, n. 1786; Id., 22 febbraio 2005, n. 3586; Id., 10 novembre 2003, n. 16866, in Guida al Diritto, 2003, 49, 47. Deve segnalarsi che taluni Autori e isolate pronunce di merito osservavano che, essendo il decreto ingiuntivo emesso inaudita altera parte, riservare al solo convenuto la facoltà di sollevare eccezione d’incompetenza per territorio derogabile non si attagliasse al procedimento monitorio che vede il contraddittorio posticipato ed eventuale. Sul punto v. CAPPONI, Procedimento monitorio e competenza territoriale semplice, in Corriere Giur., 1996, 100; TOTA, Sulla rilevabilità ex officio dell’incompetenza territoriale nel rito monitorio, in Giusi. Civ., 2002, I, 2948; ToMEI, La competenza per territorio nel procedimento ingiuntivo, in Studi in Onore di Vittorio Denti, III, Padova, 1994, 527. Pret. Padova, 9 ottobre 1982, in Foro Pad., 1984, I, 171; Giud. di pace Napoli, 1° agosto 1995, in Corriere Giur., 1996, 99.

13 Trib. Genova, 27 luglio 2004, in Guida al Diritto, 2005, fase. 4, 81.

14 LIEBMAN, In tema di esecuzione provvisoria del decreto d’ingiunzione, in Riv. Dir. Proc., 1951, Il, 80. Si noti che Liebman non distingueva l’ipotesi di provvisoria esecuzione ex art. 642, 2° comma, c.p.c. dall’ipotesi di provvisoria esecuzione concessa per credito fondato su titolo esecutivo extra-giudiziario (assegno o cambiale). 

15 Vedi supra a nota 2 e 3.

16 Per l’infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 649, nella parte in cui non consentirebbe la revocabilità della clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo concessa inaudita altera parte v. anche Corte cost., 17 giugno 1996, n. 200, in Foro It., 1997, I, 389, con nota di SCARSELLI Ancora sulla legittimità costituzionale dell’irrevocabilità con ordinanza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo; Id., 30 aprile 1998, n. 151, in Rep. Foro It., 1998, voce «lngiunzione (procedimento per)», n. 75.

17 Cosi si legge in Corte cost., 17 giugno 1996, n. 200, cit. 389.

18 V CONTE, in Le recenti riforme del processo civile, diretto da Chiarloni, Bologna, 2007, Il, 1207.