Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art . 648 c.p.c e prova di pronta soluzione: in Giur. It., 2015, I, p. 375

Ida Usuelli*

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con l’ordinanza qui commentata, qualifica un’opposizione a decreto ingiuntivo come di non pronta soluzione sulla base di un criterio logistico – temporale non condivisibile. Sulla base di tale criterio, ancorché non giuridico, viene concessa la provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo opposto. Alla medesima decisione il Tribunale poteva, tuttavia, pervenire sulla base del contesto probatorio al suo esame, in tal modo ancorando la decisione ad un criterio di natura giuridica conforme al dettato normativo di cui all’art. 648 c.p.c.

Il caso di specie e la questio iuris

Con l’ordinanza in commento, di cui non si condivide solo parte della motivazione, il giudice estensore, rilevato che l’opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione, concede, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto adducendo che, altrimenti, a causa del carico del suo ruolo che impedisce l’immediata spedizione a sentenza, le ragioni del creditore subirebbero un pregiudizio.

Questo consisterebbe nel fatto che, laddove non fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il convenuto in opposizione non potrebbe tutelare il suo diritto di credito per tutto il tempo – lungo – occorrente per la definizione del giudizio di merito e ciò anche se l’opposizione risulta proposta sulla base di “eccezioni e contestazioni prima facie infondate”.

Nella parte motiva dell’ordinanza in esame il giudicante indica come circostanza dirimente, che “non può non assumere rilievo” nell’interpretazione dell’art. 648, 1° comma, c.p.c, il carico di ruolo ed il numero di cause “già programmate sia per l’attività istruttoria che per la decisione” ed in forza di tale rilievo concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Secondo quanto si legge nel provvedimento, l’impossibilità di giungere a definire il giudizio di opposizione con l’emissione della relativa sentenza in tempi brevi qualifica l’opposizione come di “non pronta soluzione” e costituisce presupposto per l’accoglimento dell’istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dal creditore. Anche il Tribunale di Milano, in un provvedimento di quasi un quarto di secolo fa [1], annotato da Guarnieri, concesse la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevando, in base ad un medesimo criterio di natura logistico-temporale, come “il diniego dell’esecutività del decreto, in difetto di ragioni che attengano alla fondatezza della pretesa creditoria, venga esso stesso in definitiva ad integrare, favorendo opposizioni dilatorie e pretestuose, una delle numerose concause delle disfunzioni giudiziarie. Si deve dunque ritenere che sussistano i presupposti previ.st.i dall’ art. 648 c. p.c. ”[2] .

La prova scritta o di pronta soluzione 

Il criterio interpretativo di natura logistico-temporale dell’art. 648, 1° comma, c.p.c., che le citate ordinanze delineano, non ci pare condivisibile [3] . In entrambi i provvedimenti, da una parte, si correla l’espressione “di pronta soluzione” all’opposizione anziché alla prova offerta dall’opponente e, dall’altra, sembra si ignori la natura di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto propria, secondo parte della dottrina [4] a cui si aderisce, dell’ordinanza che munisce il decreto ingiuntivo della provvisoria esecutorietà [5]. Esaminiamo brevemente questi due profili. Il dettato dell’art. 648, 1° comma, c.p.c. ci pare che espressamente individui nel fatto che l’opposizione sia fondata su “prova scritta o di pronta soluzione” [6] il criterio giuridico dirimente per non accogliere l’“istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta, mentre non ci sembra che delinei un concetto quale l’opposizione di pronta soluzione” che è da considerarsi, quindi, del tutto estraneo e sconosciuto al nostro sistema processual-civilistico. La dottrina si è sforzata di individuare i principi identificativi della “prova scritta o di pronta soluzione”, riconducendo la nozione di “prova scritta” di cui all’art. 648 c.p.c. a “ogni documento scritto idoneo a provare, a norma degli artt. 2699 e segg. cod. civ., la inesistenza del fatto costitutivo del diritto del creditore e quindi il fondamento della relativa eccezione del debitore ingiunto, ovvero l’esistenza dei fatti estintivi od impeditivi dedotti dall’opponente a sostegno delle sue eccezioni” [7] , e definendo prova di pronta soluzione quella che non dà “adito ad una istruzione probatoria in senso stretto” [8] quale, ad esempio, il fatto notorio ex art. 115, 2° comma, c.p.c. oppure un’ammissione del creditore. Il giudice, in sede di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, deve quindi esaminare il contesto probatorio [9] offerto dalle parti al precipuo fine di verificare la sussistenza o meno di prova scritta o di pronta soluzione in modo da non attingere a criteri logistico-temporali che, non essendo giuridici, non possono costituire principio interpretativo della norma in esame. Come abbiamo accennato poc’anzi, è anche la natura di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto [10] dell’ordinanza ex art. 648, 1° comma, c.p.c. ad offrire al giudice il perimetro interpretativo della norma poiché tale natura definisce, in base a criteri squisitamente giuridici, le “condizioni di legittimità” [11] per l’emissione della ordinanza esecutiva di cui si discute. Queste condizioni di legittimità sono, da una parte, una prova piena del credito azionato in via monitoria e quindi dei fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso e, dall’altra, l’infondatezza delle eccezioni di parte opponente per mancata allegazione di prova scritta o di pronta soluzione o per mancata contestazione [12] dei fatti allegati da parte opposta. La natura di ordinanza di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto dell’ordinanza ex art 648 c.p.c. definisce anche l’ambito del potere discrezionale [13] che la norma conferisce [14] al giudice: questi non dovrebbe, infatti, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo qualora ravvisi che sussistano “gravi motivi in contrario” [15] poiché, come già Liebman nel 1951 rilevava, “un’opposizione può essere seria e fondata anche se non vanta prove scritte e di pronta soluzione” [16]. Autorevole e condivisibile dottrina [17] ha in punto rilevato che “quando l’opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione il giudice deve valutare l’opportunità di una esecuzione provvisoria del decreto ed astenersi dall’autorizzarla, quando via sia pericolo che l’opponente non sia in grado di conseguire la restituzione di quanto non fosse in realtà debitore, o che l’esecuzione gli provochi comunque un danno irreparabile”.

La chiave di lettura qui offerta del 1° comma dell’art. 648 c.p.c. ci pare la più corretta poiché indica al giudice i criteri giuridici interpretativi della norma, senza lasciare spazio all’introduzione di altri criteri di natura logistico-temporale che, in quanto tali, non dovrebbero trovare ingresso nel processo civile.

La natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo così come delineata dalla Suprema Corte 

Una diversa interpretazione dell’art. 648 c.p.c. ci sembra che non sarebbe neppure coerente con la natura di giudizio di merito a cognizione piena propria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La Suprema Corte ha, sotto tale profilo, più volte ribadito che questo giudizio “non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ali’ accertamento dell’esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione, nel quale il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto, con la conseguenza che la sentenza che decide sull’opposizione deve accogliere la domanda, rigettando l’opposizione medesima, quante volte riscontri che le condizioni dell’azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistono, tuttavia, in quello successivo della decisione. In altri termini il giudizio di opposizione altro non è se non un giudizio di cognizione ove l’opponente fa valere un’azione di accertamento negativo (l’inesistenza della pretesa creditoria) o positiva (l’esistenza di condizioni ostative)” [18]. Dai principi sopra delineati discende che il giudice della causa di opposizione “ove ritenga provato il credito, deve accogliere la domanda del creditore, indipendentemente dalla regolarità e sufficienza degli elementi probatori in base ai quali fu emesso il decreto ingiuntivo, potendo essere integrate le prove addotte in sede monitoria” [19]. Poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio di merito a cognizione piena in cui la posizione sostanziale delle parti è diametralmente opposta a quella formale [20], il creditore opposto ha, conseguentemente, un onere probatorio [21] della medesima portata di quello dell’attore in un giudizio ordinario da assolvere, sotto il profilo che qui interessa, fin dalle prime battute del giudizio di opposizione poiché, come sottolineato dalla giurisprudenza [22], “ai fini della concessione della provvisoria esecuzione esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto occorre l’esistenza di una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto vantato dall’opposto secondo i canoni del giudizio ordinario di merito: tale ‘adeguatezza’ si ha, o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione, o infine quando – pur in assenza di prova scritta secondo i canoni del giudizio ordinario – non v’è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell’opponente” [23]. Alla luce delle brevi riflessioni sinora svolte, ci pare di poter concludere che il giudice estensore dell’ordinanza in commento avrebbe dovuto sì concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ma non sulla base del delineato criterio logistico- temporale, bensì sulla base dei criteri giuridici che si evincono immediatamente dall’art. 648 c.p.c., poiché, nella fattispecie così come descritta nel provvedimento, sembra sussistessero la piena prova del credito azionato in via monitoria, la mancata allegazione a suffragio dell’opposizione di prova scritta o di pronta soluzione, la non contestazione del fatto costitutivo del rapporto obbligatorio dedotto e l’insussistenza di “gravi motivi in contrario”. Diversamente argomentando si profilerebbero, come accaduto nell’ordinanza in esame, sbavature interpretative del 1° comma dell’art. 648 c.p.c. ancorate a criteri di natura non giuridica la cui applicazione potrebbe comportare la lesione di diritti di rango costituzionale, quali il diritto di difesa e del giusto processo, di una delle parti già in sede di emissione dell’ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto che, come noto, non è neppure impugnabile, revocabile o reclamabile [24]

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

1 Trib. Milano, 1° ottobre 1991, in Riv. Dir. Proc., 1993, 598, con nota di Guarnieri, Sui presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648, 1° e 2° comma c.p.c.; Conte, Il procedimento ingiuntivo tra diritto di difesa e principio d’uguaglianza (vecchie e nuove questioni di costituzionalità), in Riv. Dir. Proc., 1993, 1213; Id., Considerazioni sulla revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex artt. 648 e 649 c.p.c., in Riv. Dir. Proc., 1997, 288 e segg.; Ronco, Distonie tra cautele processuali ed extra processuali: in tema di restrizione e cancellazione di ipoteca, in Giur. It., 1996, I, 2, 305.

2 Trib. Milano, 1° ottobre 1991, in Riv. Dir. Proc., 1993, cit.

3 Sul procedimento di ingiunzione e sulla provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. v. Mandrioli – Carratta, Corso di diritto processuale civile, III, Torino, 2013 , 7 e segg.; Conte, Procedimento d’ingiunzione, in Comm. C.P.C. a cura di Chiarloni, Bologna, 2012, 292; Garbagnati, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 2012, 220; Tomei, Procedimento d’ingiunzione, in Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., XIV, Torino, 1996, 559; Ronco, Procedimento per decreta ingiuntivo, in I procedimenti sommari e speciali, I, 1, Procedimenti sommari, a cura di Chiarloni e Consolo, Torino, 2005, 168 e segg.; Arieta, Le tutele sommarie, il rito cautelare uni/orme, i procedimenti possessori, in Montesano-Arieta, Trattato di diritto processuale civile, III, Padova, 2005, 105; Di Rosa, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 2003, 43 e segg.

4 Proto Pisani, Appunti sulla tutela sommaria, in AA.VV., I processi speciali: studi offerti a Virgilio Andria/i dai suoi allievi; Napoli, 1979, 309; Scarselli, La condanna con riserva, Milano, 1989, 344; Conte, L’ordinanza di ingiunzione nel processo civile, Padova, 2003, 44; Vignera, La provvisoria esecutività ex art. 648 cod. proc. civ. quale condanna con riserva, in Riv. Dir. Proc., 2010, 69 e segg.

5 Diverse pronunce sia di legittimità che di merito attribuiscono natura cautelare dell’ordinanza ex art 648 c.p.c.: Corte cost., 25 maggio 1989, n. 295 in Foro It., 1989, I, 2391, con nota critica di Proto Pisani; Cass., 21 maggio 2001, n. 6901 , in Foro It., 2001, I, 3172; Pret. La Spezia, 17 ottobre 1988, in Foro It., 1989, I, 2392.

6 Si veda Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65, in Foro It., 1996, I, 2338, con nota critica di Scarselli, In difesa dell’art. 648, 1° comma, c.p.c. In questa sentenza, non scevra da critiche in dottrina sotto altri profili, la Corte ha precisato che il concetto di “pronta soluzione” debba legarsi alla prova e non all’opposizione. Sui rilievi critici espressi dalla dottrina su questa sentenza si veda Carratta, Profili sistematici della tutela anticipatoria, Torino, 1997, 483; Riccardi, Provvisoria esecuzione ex art 648, 1° comma, c.p.c. e tutela dell’ingiunto. È costituzionalmente illegittima la non impugnabilità del provvedimento di concessione a fronte di quanto disposto dall’art. 186 ter c.p.c.?, in Giust. Civ., 1997, I, 2675; Conte, Considerazioni sulla revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex artt. 648 e 649 c.p.c., cit.; Maienza, La Consulta “salva”, senza convincere, la non impugnabilità dell’ordinanza ex art. 648 c.p.c., in Corriere Giur., 1996, 6, 628.

7 Garbagnati, Il procedimento d’ingiunzione, cit., 220; Di Rosa, Il procedimento di ingiunzione: tutela monitoria nel processo civile e amministrativo, decreto ingiuntivo, giudizio di opposizione, Assago, 2002, 358; Ronco, Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino, 2000, 374 e segg.

8 Garbagnati, Il procedimento d’ingiunzione, cit., 220 e segg.

9 In merito ad un giudizio di opposizione fondato su un disconoscimento di firma si veda Trib. Latina, 20 febbraio 1996, in Foro It., 1006, I, 2339, con nota di Scarselli secondo cui “il rituale e tempestivo disconoscimento della scrittura impedisce a quest’ultima di acquisire, nel diverso ambito del processo di cognizione ordinaria introdotto dall’opposizione, l’efficacia che il codice riconosce alla prova scritta”. Anche secondo altri autori l’opposizione deve essere accolta se di fronte al disconoscimento il creditore non deduce prove in merito al fatto costitutivo del diritto di credito ed in questo senso Garbagnati, Il procedimento d’ingiunzione, cit., 233.

10 Sulla definizione di condanna con riserva si veda F.P. Luiso, Diritto processuale civile, Milano, 2000, 120; Conte, L’ordinanza di ingiunzione nel processo civile, cit., 50; Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1994, 627; Scarselli, La condanna con riserva, Milano, 1989, 549; Mandrioli-Carratta, Diritto processuale civile, Torino, 2013, vol. I, 81 secondo cui le condanne con riserva sono “provvedimenti a contenuto di condanna pronunciati nonostante che l’esame di alcune questioni sia stato accantonato per essere compiuto in seguito”.

11 Così Conte in L’ordinanza di ingiunzione nel processo civile, cit., 50. 

12 Sulla non contestazione Carratta, Il principio della non contestazione nel processo civile, Milano, 1995; Fabiani, Il valore probatorio della non contestazione del fatto allegato, in Corriere Giur., 2003, 1342.

13 Secondo Cataldi, La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, Milano, 1999, 37, la discrezionalità del giudice si limiterebbe “ad accertare se nella fattispecie concreta che gli è sottoposta si può effettivamente riscontrare il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo .. . Ma, una volta accertata la sussistenza del periculum, il giudice deve concedere la clausola, non essendogli consentito di rigettarla sulla base di qualsiasi altra valutazione di interessi diversi dall’esigenza di tutelare il credito del ricorrente”.

14 Il potere discrezionale del giudice in sede di decisione sull’accoglimento o meno dell’istanza del creditore opposto ex art. 648 c.p.c. è stato ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 4 maggio 1984, n. 137, in Foro It., 1984, I, 1775, con nota di Proto Pisani ed in Giur. It., 1985, I, 1, 398, con nota di Consolo.

15 In tale senso Corte cost., 4 maggio 1984, cit., in cui è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 648, 2° comma, c.p.c. nella parte in cui obbligava il giudice a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto qualora parte opposta avesse offerto cauzione.

16 Liebman, In tema di esecuzione provvisoria del decreto d’ingiunzione, in Riv. Dir. Proc., 1951, II, 80.

17 Garbagnati, Il procedimento di ingiunzione, cit., 220 e segg.

18 Cass., Sez. un., 7 luglio 1993, n. 7448, in Giust. Civ., 1993, I, n. 2041.

19 Cass., Sez. un., 7 luglio 1993, n. 7448, cit., 2043.

20 Vignera, La relazione strutturale tra procedimento monitorio e giudizio di opposizione, in Riv. Dir. Proc., 2000,720.

21 Tra gli oneri probatori dell’opposto deve annoverarsi anche il deposito del fascicolo della fase monitoria con i documenti ivi prodotti che, come ha precisato la Corte di cassazione nella sentenza 26 febbraio 1998, n. 2078, “restano documenti di parte”. Sul punto si rinvia a Conte, Equivoci e disorientamenti in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, onere della prova e deposito del fascicolo di parte opposta, in Giur. It., 2013 , 917.

22 Trib. Roma, 7 agosto 1991, in Foro It., 1992, I, 1932, con nota di Monnini, Elaborazione dottrinale e prassi giurisprudenziale su alcuni aspetti problematici dell’art. 648, 1° comma, c.p.c. In dottrina sul punto v. Conte, La prova nel procedimento per decreto ingiuntivo e nell’istanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., in Riv. Dir. Proc., 1999, 468; Guarnieri, Art. 648 c.p.c.: poteri e doveri del giudice istruttore, diritti ed oneri dell’opponente, in Riv. Dir. Proc., I, 1984, 395.

23 Taluni autori, sulla base di un’interpretazione della sentenza della Corte cost., 4 maggio 1984, n. 137, cit., ritengono che, all’atto dell’emissione dell’ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il giudice debba valutare anche la sussistenza del periculum in mora. Si veda sul punto Fornaciari, La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e l’ordinanza provvisoria del rilascio tra tutela cautelare e tutela giurisdizionale differenziata, in Riv. Trz’m. Dir. Proc. Civ., 1994, 1007. Contra Conte, Procedimento d’ingiunzione, cit., 311 e segg.

24 Non è questa la sede per affrontare il tema della irreclamabilità dell’ordinanza ex art. 648 c.p.c. per la quale rimandiamo a Conte, Procedimento d’ingiunzione, cit., 320 e del medesimo autore Irreclamabilità (ed irrevocabilità) dell’ordinanza ex art. 648 c.p. c.: un’altra occasione mancata dalla Corte Costituzionale, in Corriere Giur., 2007, 10, 1399 a commento sentenza Corte cost., 20 luglio 2007, n. 306.